Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011 dedicate all’indicazione dell’ingrediente primario.
La comunicazione è legata al regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Il paragrafo 3 del regolamento 1169/2011 stabilisce che quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
· è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
· il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
La comunicazione fa luce su alcui argomenti:
· quesiti sull’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3
· identificazione dell’ingrediente primario;
· livelli geografici;
· collocazione e presentazione.